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Società
STATUTO UNIONE SPORTIVA SAN BARNABA
Titolo I
DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO
Art. 1
E’ costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata Unione Sportiva San Barnaba.
L'Associazione ha sede in Milano via Feraboli 27 ed ha durata illimitata.
I colori sociali dell'Associazione sono il bianco ed il verde.
Art. 2
L'Associazione non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport.
L'Associazione fa riferimento alla realtà educativa della parrocchia di San Barnaba al Gratosoglio e aderirà al CSI facendo riferimento alla convenzione stipulata tra la Fondazione diocesana per gli Oratori Milanesi e il CSI in data 23 aprile 2001, Milano Prot. n. 28/01/FA.
L’Associazione potrà altresì aderire ad altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, per la partecipazione alle attività agonistiche da questi organizzate in conformità a quanto previsto dall’art. 18/h.
L'attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della parrocchia, nell'ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani.
Art. 3
Le finalità dell'Associazione sono: la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani, l'organizzazione di attività sportiva aperta a tutti, l'impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva.
L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
Potrà, a titolo meramente esemplificativo: organizzare squadre per la partecipazione alle attività sportive svolte dal CSI, PGS, U.S. ACLI, e dagli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione; organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con gli enti di promozione sportiva e federazioni di affiliazione, con enti privati e pubblici, anche internazionali; organizzare attività, iniziative, corsi e scuole di sport in favore dei propri soci.
Potrà altresì utilizzare spazi ed impianti della parrocchia di San Barnaba tramite apposita convenzione, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Potrà, infine, intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive. L'Associazione dovrà ottenere il preventivo benestare della parrocchia nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, la parrocchia stessa.
Art. 4
L'Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con il CSI, con la parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e díocesane. Cura altresì la partecipazione dei propri soci ai momenti formativi proposti dalla parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.
Titolo II
I soci
Art. 5
Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed principi ispiratori e ne accettino lo statuto.
Tutti i soci atleti sono tenuti a tesserarsi al CSI e/o agli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione promotrici dei tornei ai quali la squadra di appartenenza è iscritta.
I soci si distinguono in:
A. Soci di diritto: si identificano nella persona del parroco e dei suoi assistenti presso la Parrocchia di San Barnaba al Gratosoglio in Milano, via Feraboli 27
B. Soci Fondatori, ovvero quelle persone che sono intervenute alla costituzione dell’Associazione.
C. Soci atleti, coloro che praticano attività sportiva.
D. Soci non Atleti, coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell’Associazione.
La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcune differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi.
Art. 6
La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione.
La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea.
La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
Art. 7
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.
I soci maggiori di 16 (sedici) anni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e se maggiorenni possono far parte degli organismi associativi; i soci minori di anni sedici possono partecipare alle assemblee con solo voto consultivo.
I genitori dei soci atleti possono a loro volta divenire soci dell’Associazione, alle condizioni e secondo la modalità di cui agli artt. 5 e 6, ivi compreso l’obbligo di tesserarsi. Essi avranno uguali diritti rispetto agli altri soci, ivi compreso il diritto di voto.
Art. 8
I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari del CSI e degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione.
Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.
Art. 9
La qualità di socio si perde per dimissioni, allontanamento, morosità e mancato rinnovo del tesseramento all'ente di affiliazione dell'Associazione.
Il socio può essere allontanato quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione.
L’allontanamento è deliberato dal Consiglio direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti del CSI.
Art. 10
La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.
Titolo III
L’ASSEMBLEA
Art. 11
Gli Organi dell'Associazione sono: L’Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente.
Art. 12
L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
E' convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione dei rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l’Associazione si prefigge.
E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
Art. 13
La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante affissione dell'avviso in maniera ben visibile all’interno della sede sociale.
L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
Art. 14
Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio.
I membri del Consiglio direttivo non possono essere delegati. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
Art. 15
In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.
Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall'art. 16, comma 2.
Art. 16
L'assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto; elegge il Presidente ed il Consiglio direttivo fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo, con particolare riferimento alla relazione morale sportiva.
Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno un terzo di tutti i soci aventi diritto di voto, mentre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione di patrimonio è deliberato con il voto favorevole dì almeno la metà dei soci aventi diritto di voto.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.
Titolo IV
IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE
Art. 17
Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
Esso è composto da un minimo di tre membri, uno dei quali è il Presidente dell’Associazione.
Tutti i componenti durano in carica due anni e possono essere rieletti.
Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, con solo voto consultivo e senza che concorra a formarne il numero legale, il consulente ecclesiastico, nella persona del parroco pro-tempore della parrocchia di San Barnaba o del Vicario parrocchiale o del rappresentante del consiglio dell'oratorio a ciò delegato, allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell'Associazione e al miglior inserimento dell'esperienza sportiva nelle attività pastorali.
Art. 18
Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
Spetta inoltre al Consiglio direttivo:
a) stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative, sentito il parroco della parrocchia di San Barnaba o il Vicario parrocchiale o il rappresentante del Consiglio dell'oratorio a ciò delegato, curando il coordinamento di tali attività con le iniziative pastorali;
b) fissare la data dell'assemblea annuale;
c) redigere il rendiconto;
d) predisporre la relazione dell'attività svolta;
e) deliberare sulla scelta dei tecnici;
f) assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
g) adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
h) deliberare l’adesione ad altri enti o federazioni diverse dal CSI per la partecipazione ad attività in conformità a quanto previsto nell’articolo 2;
i) stabilire la quota annuale di adesione per ogni socio.
Art. 19
Il Presidente dell'Associazione è eletto dall’Assemblea, dura in carica quanto il Consiglio direttivo stesso e può essere rieletto.
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.
Il Consiglio direttivo, al proprio interno, eleggerà un VicePresidente.
Art. 20
Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza dei mandato del consigliere sostituito.
Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti.
In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti dei Consiglio direttivo.
Qualora durante il mandato venisse a mancare il Presidente esso verrà sostituito come sopra.
In questo caso il vicepresidente assumerà la carica di Presidente e provvederà a convocare, entro 6 (sei) mesi, l’Assemblea per l’elezione del Presidente e del Consiglio.
Art. 21
Il Consiglio direttivo si riunisce periodicamente ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario.
Le cariche direttive sono a titolo gratuito.
I membri del Consiglio direttivo non possono ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive che partecipano con proprie squadre in identiche discipline agonistiche.
Titolo V
IL PATRIMONIO
Art. 22
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative versate dai soci, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall'Associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.
Art. 23
L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci, e trasmesso alla parrocchia.
Art. 24
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta dei Consiglio direttivo, dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 16, secondo comma. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto alla Parrocchia San Barnaba al Gratosoglio.
Titolo VI
NORME FINALI
Art. 25
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo dilettantistico, allo statuto ed al regolamento organico del CSI e degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione, nonché alle norme dell'ordinamento sportivo, in quanto applicabili.